Art. 11. Pro-rettore e direttore dei corsi Il pro-rettore - direttore dei corsi e' nominato dal consiglio accademico su proposta del rettore. Dura in carica un triennio. Il direttore dei corsi: a) coadiuva il rettore nell'esercizio delle sue funzioni; b) vigila sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi e cura il collegamento fra i vari insegnanti nell'ambito di ciascun corso e fra i vari corsi, fatta salva la liberta' di insegnamento di ogni docente nel quadro del programma stabilito dal consiglio accademico; c) stabilisce gli orari delle lezioni e provvede agli eventuali spostamenti di orario e alla momentanea sostituzione dei docenti assenti; d) cura il contatto con gli studenti e con il consiglio studentesco; e) presiede il consiglio di professori, riferendo al rettore e al consiglio accademico sull'attivita' svolta dal consiglio stesso; f) al termine di ogni anno accademico presenta al rettore una relazione scritta sull'andamento dei corsi, formulando suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione dei corsi stessi. Il pro-rettore - direttore dei corsi presiede il consiglio accademico nel caso di impedimento del rettore o per delega di questi. Puo' essere dispensato, in parte, dall'insegnamento con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico. Nel caso in cui il direttore dei corsi debba recarsi all'estero puo' designare tra i docenti comandati un professore che lo sostituisce per la direzione dei corsi. Il pro-rettore - direttore dei corsi ha diritto ad una "indennita' di carica" il cui ammontare viene stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti della indennita' di carica spettante al rettore, con delibera da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.