Art. 111. Norma transitoria sul personale non insegnante Nella prima applicazione del presente statuto e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso, il personale cui e' stata conferita stabilita' di impiego in attuazione della deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia in data 8 gennaio 1972, debitamente approvata dal Ministero della pubblica istruzione, e' inquadrato nell'organico di cui all'annessa tabella A e nei parametri corrispondenti agli anni di permanenza gia posseduti alla data di emanazione del presente statuto. Il direttore amministrativo, assunto con pubblico concorso, viene inquadrato nell'organico dell'annessa tabella A e nella qualifica corrispondente a quella di primo dirigente, conservando ai fini economici e giuridici l'anzianita' gia' maturata quale direttore amministrativo. Il personale non di ruolo, in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri di Perugia alla data di emanazione del presente statuto, e' immesso nei posti ancora disponibili, di cui alla allegata tabella A, mediante concorso per titoli ed esami, purche' in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite d'eta'. La immissione in ruolo avviene comunque nella carriera corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale il personale predetto e' stato originariamente assunto. Il personale di ruolo che abbia effettivamente svolto per almeno quattro anni alla data di emanazione del presente statuto, funzioni della carriera superiore a quella di appartenenza, e' inquadrato, a seguito di giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, su domanda dell'interessato, purche' in possesso almeno del titolo di studio necessario per l'ammissione alla carriera immediatamente inferiore a quella di inquadramento, nelle seguenti qualifiche: direttore di sezione, per gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o equiparata, nonche' di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea; segretario principale, per gli impiegati della carriera esecutiva con qualifica di coadiutore (classe di stipendio 245), nonche' di coadiutore (classe di stipendio 213), con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; coadiutore della classe di stipendio 183, per il personale della carriera ausiliaria con almeno tredici anni di servizio, con riduzione a quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.