(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 111)
                              Art. 111. 
           Norma transitoria sul personale non insegnante 

 
  Nella prima applicazione del presente statuto e non oltre  un  anno
dalla data di entrata in vigore dello stesso,  il  personale  cui  e'
stata  conferita  stabilita'   di   impiego   in   attuazione   della
deliberazione   adottata    dal    consiglio    di    amministrazione
dell'Universita' italiana per stranieri di Perugia in data 8  gennaio
1972, debitamente approvata dal Ministero della pubblica  istruzione,
e' inquadrato nell'organico  di  cui  all'annessa  tabella  A  e  nei
parametri corrispondenti agli anni di permanenza gia  posseduti  alla
data di emanazione del presente statuto. 
  Il direttore amministrativo, assunto con pubblico  concorso,  viene
inquadrato nell'organico dell'annessa tabella  A  e  nella  qualifica
corrispondente a quella  di  primo  dirigente,  conservando  ai  fini
economici e giuridici  l'anzianita'  gia'  maturata  quale  direttore
amministrativo. 
  Il  personale  non  di  ruolo,  in  servizio  presso  l'Universita'
italiana per  stranieri  di  Perugia  alla  data  di  emanazione  del
presente statuto, e' immesso nei posti  ancora  disponibili,  di  cui
alla allegata tabella A,  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,
purche' in possesso dei prescritti requisiti, salvo il limite d'eta'. 
  La  immissione   in   ruolo   avviene   comunque   nella   carriera
corrispondente alla categoria di impiego non di ruolo nella quale  il
personale predetto e' stato originariamente assunto. 
  Il personale di ruolo che abbia effettivamente  svolto  per  almeno
quattro anni alla data di emanazione del presente  statuto,  funzioni
della carriera superiore a quella di appartenenza, e'  inquadrato,  a
seguito di giudizio favorevole del consiglio di  amministrazione,  su
domanda dell'interessato, purche' in possesso almeno  del  titolo  di
studio  necessario  per  l'ammissione  alla  carriera  immediatamente
inferiore a quella di inquadramento, nelle seguenti qualifiche: 
    direttore  di  sezione,  per  gli  impiegati  appartenenti   alla
carriera  di  concetto  con  la  qualifica  di  segretario   capo   o
equiparata, nonche' di segretario principale o equiparata, con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da
tale anzianita' se in possesso del prescritto diploma di laurea; 
    segretario principale, per gli impiegati della carriera esecutiva
con qualifica di coadiutore (classe di  stipendio  245),  nonche'  di
coadiutore (classe di stipendio  213),  con  almeno  cinque  anni  di
effettivo  servizio  nella  qualifica,  o  a  prescindere   da   tale
anzianita' se in possesso  del  prescritto  diploma  di  istituto  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
    coadiutore della classe di stipendio 183, per il personale  della
carriera  ausiliaria  con  almeno  tredici  anni  di  servizio,   con
riduzione a quattro anni per i dipendenti che siano in  possesso  del
diploma di istruzione secondaria di primo grado.