(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 112)
                              Art. 112. 
              Norma transitoria sugli organi di governo 

 
  Gli organi di governo dell'Universita' rimangono in carica  sino  a
che il  presente  statuto  sara'  stato  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica emanato su proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. 
  Appena  intervenuta  tale   approvazione,   si   provvedera'   alla
costituzione  dei  nuovi  organi  di  governo  dell'Universita',   in
conformita' alle disposizioni di cui al presente statuto. 

 
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
                Il Ministro della pubblica istruzione 
                               PEDINI