Art. 112. Norma transitoria sugli organi di governo Gli organi di governo dell'Universita' rimangono in carica sino a che il presente statuto sara' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Appena intervenuta tale approvazione, si provvedera' alla costituzione dei nuovi organi di governo dell'Universita', in conformita' alle disposizioni di cui al presente statuto. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione PEDINI