(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 17)
                              Art. 17. 
                         Varianti dei corsi 

 
  Il   consiglio   accademico,   d'intesa   con   il   consiglio   di
amministrazione per  la  parte  economica,  per  motivata  necessita'
didattica o per esigenze  straordinarie,  puo'  istituire  dei  corsi
diversi  da  quelli  precedentemente  indicati  che  rientrino  nelle
finalita' dell'Universita'.