(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 20)
                              Art. 20. 
                                Esami 

 
  Il consiglio accademico determina le materie oggetto d'esame  e  le
modalita' di svolgimento dello stesso;  nel  programma  generale  dei
costi, pubblicato annualmente, sono indicate le norme relative. 
  Sono ammessi agli esami per conseguire i diplomi  e  gli  attestati
gli iscritti che hanno regolarmente frequentato  le  lezioni  per  il
periodo minimo, anche non continuative, stabilito per lo  svolgimento
dei vari programmi. 
  Per l'ammissione all'esame del corso di etruscologia ed  antichita'
italiche gli iscritti devono dimostrate di aver seguito  regolarmente
in una universita' italiana o straniera dei corsi di  storia  antica,
di filologia classica e di archeologia. 
  Per l'ammissione all'esame del corso superiore gli iscritti  devono
dimostrare di possedere un titolo di  studio  almene  equipollente  a
quello  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore.  In  casi
eccezionali, per la  difformita'  degli  ordinamenti  scolastici  dei
Paesi  di  provenienza  o  per   servizi   resi   dagli   interessati
nell'insegnamento dell'italiano nei rispettivi Paesi, sul. 
  l'ammissione  agli  esami  si  pronuncia  il  consiglio  accademico
Possono essere richiesti, per l'ammissione agli esami di altri corsi,
particolari titoli di studio predeterminati dal consiglio accademico; 
di  essi  sara'  data  notizia  nel  programma  generale  dei   corsi
pubblicato annualmente.