Art. 20. Esami Il consiglio accademico determina le materie oggetto d'esame e le modalita' di svolgimento dello stesso; nel programma generale dei costi, pubblicato annualmente, sono indicate le norme relative. Sono ammessi agli esami per conseguire i diplomi e gli attestati gli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni per il periodo minimo, anche non continuative, stabilito per lo svolgimento dei vari programmi. Per l'ammissione all'esame del corso di etruscologia ed antichita' italiche gli iscritti devono dimostrate di aver seguito regolarmente in una universita' italiana o straniera dei corsi di storia antica, di filologia classica e di archeologia. Per l'ammissione all'esame del corso superiore gli iscritti devono dimostrare di possedere un titolo di studio almene equipollente a quello di un diploma di scuola secondaria superiore. In casi eccezionali, per la difformita' degli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza o per servizi resi dagli interessati nell'insegnamento dell'italiano nei rispettivi Paesi, sul. l'ammissione agli esami si pronuncia il consiglio accademico Possono essere richiesti, per l'ammissione agli esami di altri corsi, particolari titoli di studio predeterminati dal consiglio accademico; di essi sara' data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente.