(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 22)
                              Art. 22. 
                       Attestato di frequenza 

 
  Agli iscritti che hanno  regolarmente  frequentato  le  lezioni  di
qualunque corso e' rilasciato un attestato di frequenza, in cui  puo'
essere fatta menzione del profitto conseguito  se  la  organizzazione
del  corso  lo  prevede  e  ne  viene  fatto  l'accertamento  secondo
modalita' indicate dal consiglio accademico.