(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 24)
                              Art. 24. 
                          Organi del centro 

 
  Il centro e' retto da un consiglio direttivo composto: 
    1) dal rettore che lo presiede; in sua assenza  puo'  presiederlo
il pro-rettore - direttore dei corsi; 
    2)   da   tre   membri   designati   dal   consiglio   accademico
dell'Universita'; 
    3)  da  due  membri  designati  dal  consiglio  d'amministrazione
dell'Universita'; 
    4) dal direttore  del  centro,  che  e'  nominato  dal  consiglio
accademico e scelto tra professori ordinari in  Universita'  italiane
esperti in linguistica. 
  Il consiglio direttivo del centro ed il direttore del centro durano
in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. 
  Ai membri del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza  il
cui  ammontare  e'  stabilito  dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Universita', nei limiti previsti dalla legge 5 giugno  1967,  n.
417, e successive modificazioni. 
  Al direttore del centro spetta per il corso  universitario  annuale
presso l'Universita' italiana per stranieri un  compenso  di  importo
non  superiore  a  quello  previsto   a   favore   degli   incaricati
universitari interni e pertanto non  cumulabile  con  altro  incarico
universitario interno.