Art. 24. Organi del centro Il centro e' retto da un consiglio direttivo composto: 1) dal rettore che lo presiede; in sua assenza puo' presiederlo il pro-rettore - direttore dei corsi; 2) da tre membri designati dal consiglio accademico dell'Universita'; 3) da due membri designati dal consiglio d'amministrazione dell'Universita'; 4) dal direttore del centro, che e' nominato dal consiglio accademico e scelto tra professori ordinari in Universita' italiane esperti in linguistica. Il consiglio direttivo del centro ed il direttore del centro durano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati. Ai membri del consiglio direttivo spetta un gettone di presenza il cui ammontare e' stabilito dal consiglio di amministrazione dell'Universita', nei limiti previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modificazioni. Al direttore del centro spetta per il corso universitario annuale presso l'Universita' italiana per stranieri un compenso di importo non superiore a quello previsto a favore degli incaricati universitari interni e pertanto non cumulabile con altro incarico universitario interno.