Art. 25. Attivita' del centro I programmi d'attivita' del centro sono stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dal consiglio d'amministrazione dell'Universita' per la parte economica. Il direttore provvede alla loro attuazione valendosi della collaborazione dei professori in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri, con modalita' e condizioni stabilite dal consiglio direttivo.