(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 30)
                              Art. 30. 
                        Consiglio studentesco 

 
  E'  costituito  il  consiglio  studentesco  con   il   compito   di
rappresentare  al  direttore  dei  corsi  le   esigenze   del   corpo
studentesco. Esso e' composto da due rappresentanti di  ciascuno  dei
corsi preparatori, medio e superiore, eletti  dalle  assemblee  degli
studenti dei rispettivi corsi.  Hanno  diritto  di  partecipare  alle
elezioni gli studenti iscritti  ai  corsi  anzidetti  per  un  intero
trimestre (aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre). 
  Le assemblee distinte per corso sono convocate  dal  direttore  dei
corsi entro il primo mese di ciascun  trimestre.  Le  assemblee  sono
valide se presente la maggioranza degli iscritti, il consiglio elegge
nel proprio seno un presidente ed un segretario. 
  Il presidente del consiglio studentesco partecipa alle  sedute  del
consiglio accademico con voto consultivo ed alle sedute del consiglio
di amministrazione senza diritto al voto. 
  Le riunioni del consiglio si svolgono all'interno dell'Universita'. 
  Apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su 
  proposta  del  consiglio  accademico  disciplina  le  modalita'  di
svolgimento delle elezioni ed il funzionamento del consiglio.