Art. 30. Consiglio studentesco E' costituito il consiglio studentesco con il compito di rappresentare al direttore dei corsi le esigenze del corpo studentesco. Esso e' composto da due rappresentanti di ciascuno dei corsi preparatori, medio e superiore, eletti dalle assemblee degli studenti dei rispettivi corsi. Hanno diritto di partecipare alle elezioni gli studenti iscritti ai corsi anzidetti per un intero trimestre (aprile-giugno; luglio-settembre; ottobre-dicembre). Le assemblee distinte per corso sono convocate dal direttore dei corsi entro il primo mese di ciascun trimestre. Le assemblee sono valide se presente la maggioranza degli iscritti, il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario. Il presidente del consiglio studentesco partecipa alle sedute del consiglio accademico con voto consultivo ed alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto al voto. Le riunioni del consiglio si svolgono all'interno dell'Universita'. Apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico disciplina le modalita' di svolgimento delle elezioni ed il funzionamento del consiglio.