(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 32)
                              Art. 32. 
                               Docenti 

 
  L'insegnamento e affidato a: 
    1) decenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione; 
    2) docenti con incarico annuale  o  con  incarico  temporaneo;  a
tempo pieno o con orario ridotto; 
    3) docenti con incarico per conferenze. 
  I docenti dei corsi di alla cultura e del corso di etruscologia  ed
antichita' italiche sono normalmente scelti tra docenti universitari,
tra personalita' del mondo culturale, economico e politico italiano o
tra cultori della materia, di riconosciuta competenza. 
  Puo' essere conferito  un  incarico  interno  a  non  piu'  di  due
professori di ruolo nelle Universita' statali per  corsi  annuali  di
particolare rilievo di specializzazione. 
  Il consiglio accademico puo' nominare dei coordinatori dei corsi di
specializzazione e perfezionamento, scegliendoli tra  i  docenti  dei
corsi stessi.