Art. 32. Docenti L'insegnamento e affidato a: 1) decenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione; 2) docenti con incarico annuale o con incarico temporaneo; a tempo pieno o con orario ridotto; 3) docenti con incarico per conferenze. I docenti dei corsi di alla cultura e del corso di etruscologia ed antichita' italiche sono normalmente scelti tra docenti universitari, tra personalita' del mondo culturale, economico e politico italiano o tra cultori della materia, di riconosciuta competenza. Puo' essere conferito un incarico interno a non piu' di due professori di ruolo nelle Universita' statali per corsi annuali di particolare rilievo di specializzazione. Il consiglio accademico puo' nominare dei coordinatori dei corsi di specializzazione e perfezionamento, scegliendoli tra i docenti dei corsi stessi.