(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 33)
                              Art. 33. 
                               Comandi 

 
  Sono comandati  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione  presso
l'Universita' per stranieri, a richiesta di quest'ultima,  insegnanti
ordinari nelle scuole statali di ogni  ordine  e  grado,  forniti  di
laurea. La disciplina dei comandi e' dettata dalla legge 24  febbraio
1967, n. 62, dalla legge 24 novembre 1967, n.  1154  dalla  legge  16
aprile 1973, n. 181 e dalle norme seguenti.