Art. 33. Comandi Sono comandati dal Ministero della pubblica istruzione presso l'Universita' per stranieri, a richiesta di quest'ultima, insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado, forniti di laurea. La disciplina dei comandi e' dettata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, dalla legge 24 novembre 1967, n. 1154 dalla legge 16 aprile 1973, n. 181 e dalle norme seguenti.