(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 36)
                              Art. 36. 
                   Incarico successivo al comando 

 
  Ai docenti comandati, collocati a riposo, puo' essere conferito  un
incarico  di  insegnamento  presso  l'Universita'  non  oltre  l'anno
accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta', salvo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,
n. 748 e dal decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  355,  e  successive
modificazioni.