Art. 36. Incarico successivo al comando Ai docenti comandati, collocati a riposo, puo' essere conferito un incarico di insegnamento presso l'Universita' non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta', salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 355, e successive modificazioni.