Art. 42. Concorsi di ammissione L'ammissione agli impieghi presso l'Universita' avviene mediante pubblico concorso per esami, nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva; per soli titoli nella carriera ausiliaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto e dalle disposizioni di legge sulla assunzione obbligatoria. A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potra' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti, in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando, sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera e quelli da attribuire ai sensi delle leggi speciali sull'assunzione obbligatoria.