Art. 44. Esami di ammissione Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono: a) per la carriera direttiva: in due prove scritte ed in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura specifica relativa alla funzione ed a valutare la maturita' di pensiero e la capacita' di giudizio del candidato; b) per la carriera di concetto: in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle prove scritte puo' essere sostituita da una prova pratica. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni specifiche relative alla funzione, necessarie per l'assolvimento dei compiti propri del posto da ricoprire; c) per la carriera esecutiva: in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonche' l'idoneita' all'uso di macchine d'ufficio. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame. La conoscenza delle lingue straniere e' considerata titolo preferenziale, salvo nei casi in cui sia richiesta come requisito indispensabile. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove orali sono pubbliche: