(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 48)
                              Art. 48. 
                         Orario di servizio 

 
  L'orario di servizio e' fissato nel numero di ore stabilito per  il
personale non insegnante delle Universita' degli studi. 
  Le  modalita'  di  attuazione  dell'orario  di   servizio   saranno
deliberate dal consiglio d'amministrazione su proposta del rettore. 
  Quando  eccezionali  esigenze   dell'Universita'   lo   richiedano,
l'impiegato e' tenuto a prestare servizio anche in ore  non  comprese
nell'orario di servizio, salvo che  sia  esonerato  per  giustificati
motivi.