Art. 48. Orario di servizio L'orario di servizio e' fissato nel numero di ore stabilito per il personale non insegnante delle Universita' degli studi. Le modalita' di attuazione dell'orario di servizio saranno deliberate dal consiglio d'amministrazione su proposta del rettore. Quando eccezionali esigenze dell'Universita' lo richiedano, l'impiegato e' tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario di servizio, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.