(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 5)
                               Art. 5. 
                             Il rettore 

 
  Il rettore e' eletto dal consiglio accademico e  dal  consiglio  di
amministrazione,  in  seduta  congiunta,  tra  eminenti  studiosi   o
personalita' di riconosciuto prestigio in campo nazionale, anche  non
facenti parte di tali organismi. L'elezione ha  luogo  a  maggioranza
assoluta degli  aventi  diritto  al  voto:  gli  elettori  membri  di
entrambi i consigli hanno diritto ad un solo voto. 
  La presidenza della seduta congiunta  e'  assunta  dal  consigliere
piu' anziano. 
  Il rettore e' nominato con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione. 
  Il rettore dura in carica un triennio e puo'  essere  rieletto  per
una sola volta consecutiva. 
  Il rettore: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
    b) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio  di
amministrazione e da' esecuzione ai loro deliberati; 
    c) dirige il funzionamento dell'Universita' in materia didattica,
scientifica e culturale; 
    d)  mantiene  e  sviluppa  contatti  con  le  autorita'  ed  enti
culturali italiani e stranieri; 
    e) presenta ogni anno al Ministero della pubblica Istruzione  una
relazione sullo stato e lo sviluppo  dell'attivita'  dell'Universita'
relativa all'anno accademico precedente; 
    f)  cura  l'esatta  osservanza  delle  norme   che   garantiscono
l'autonomo  ordinamento  didattico,  scientifico  ed   amministrativo
dell'Universita'; 
    g) prende tutte le iniziative ed esercita tutte  le  attribuzioni
non previste dallo statuto che,  in  relazione  alle  esigenze  degli
studenti stranieri anche conseguenti a norme e  disposizioni  emanate
all'estero, gli appaiono opportune per garantire  l'attivita'  e  gli
interessi dell'Universita'; 
    h) dispone la pubblicazione ogni anno, ed  in  tempo  utile,  del
programma generale delle  attivita'  dell'Universita'  contenente  le
indicazioni relative all'ordinamento degli studi ed ai programmi  dei
singoli corsi; 
    i) vigila su  tutti  i  servizi  amministrativi  dell'Universita'
riferendo, ove lo ritenga necessario, al consiglio di amministrazione
a cui presenta per l'approvazione il bilancio preventivo ed il  conto
consuntivo; 
    l)  esercita  l'autorita'  disciplinare  su  tutto  il  personale
dell'Universita' nei  limiti  fissati  dalla  legge  sull'ordinamento
universitario e secondo il presente statuto; 
    m)  adotta  nei  casi  di  necessita'   ed   indifferibilita'   i
provvedimenti di competenza del consiglio accademico e del  consiglio
di amministrazione sottoponendo i provvedimenti stessi alla  ratifica
dei rispettivi organi nella riunione successiva. 
  Nelle votazioni dei consigli prevale, in caso di parita',  il  voto
del rettore. 
  Il rettore ha  diritto  ad  una  "indennita'  di  carica",  il  cui
ammontare, stabilito dal consiglio  di  amministrazione,  non  potra'
superare comunque quello previsto dalla legge  per  i  rettori  delle
Universita' degli studi nel caso  in  cui  l'eletto  presti  servizio
presso l'Universita' per stranieri.