Art. 5. Il rettore Il rettore e' eletto dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, tra eminenti studiosi o personalita' di riconosciuto prestigio in campo nazionale, anche non facenti parte di tali organismi. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto: gli elettori membri di entrambi i consigli hanno diritto ad un solo voto. La presidenza della seduta congiunta e' assunta dal consigliere piu' anziano. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto per una sola volta consecutiva. Il rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e da' esecuzione ai loro deliberati; c) dirige il funzionamento dell'Universita' in materia didattica, scientifica e culturale; d) mantiene e sviluppa contatti con le autorita' ed enti culturali italiani e stranieri; e) presenta ogni anno al Ministero della pubblica Istruzione una relazione sullo stato e lo sviluppo dell'attivita' dell'Universita' relativa all'anno accademico precedente; f) cura l'esatta osservanza delle norme che garantiscono l'autonomo ordinamento didattico, scientifico ed amministrativo dell'Universita'; g) prende tutte le iniziative ed esercita tutte le attribuzioni non previste dallo statuto che, in relazione alle esigenze degli studenti stranieri anche conseguenti a norme e disposizioni emanate all'estero, gli appaiono opportune per garantire l'attivita' e gli interessi dell'Universita'; h) dispone la pubblicazione ogni anno, ed in tempo utile, del programma generale delle attivita' dell'Universita' contenente le indicazioni relative all'ordinamento degli studi ed ai programmi dei singoli corsi; i) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Universita' riferendo, ove lo ritenga necessario, al consiglio di amministrazione a cui presenta per l'approvazione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; l) esercita l'autorita' disciplinare su tutto il personale dell'Universita' nei limiti fissati dalla legge sull'ordinamento universitario e secondo il presente statuto; m) adotta nei casi di necessita' ed indifferibilita' i provvedimenti di competenza del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendo i provvedimenti stessi alla ratifica dei rispettivi organi nella riunione successiva. Nelle votazioni dei consigli prevale, in caso di parita', il voto del rettore. Il rettore ha diritto ad una "indennita' di carica", il cui ammontare, stabilito dal consiglio di amministrazione, non potra' superare comunque quello previsto dalla legge per i rettori delle Universita' degli studi nel caso in cui l'eletto presti servizio presso l'Universita' per stranieri.