(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 51)
                              Art. 51. 
                        Trattamento economico 

 
  L'impiegato ha  diritto  al  trattamento  economico  stabilito  dal
presente statuto. 
  Durante il periodo di prova compete  all'impiegato  il  trattamento
economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. 
  Il personale ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario. 
  Alla cessazione del servizio l'impiegato ha diritto al  trattamento
di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalita'  previste
dal presente statuto.