(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 51)
Art. 51.
Trattamento economico
L'impiegato ha diritto al trattamento economico stabilito dal
presente statuto.
Durante il periodo di prova compete all'impiegato il trattamento
economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.
Il personale ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario.
Alla cessazione del servizio l'impiegato ha diritto al trattamento
di quiescenza e di previdenza nei limiti e con le modalita' previste
dal presente statuto.