(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 52)
                              Art. 52. 
                         Riposo settimanale 

 
  L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale  che,  di
regola, deve coincidere con la domenica e non presta  servizio  negli
altri giorni festivi e nei giorni di vacanza indicati  dal  consiglio
d'amministrazione. 
  Qualora per esigenze dell'Universita' il dipendente debba  prestare
servizio di domenica, ha diritto ad astenersi  dal  lavoro  un  altro
giorno feriale stabilito dall'Universita'. 
  Qualora,  invece,  debba  prestare  servizio  in   giorno   festivo
infrasettimanale, egli ha diritto a percepire il compenso per  lavoro
straordinario festivo.