Art. 52. Riposo settimanale L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni festivi e nei giorni di vacanza indicati dal consiglio d'amministrazione. Qualora per esigenze dell'Universita' il dipendente debba prestare servizio di domenica, ha diritto ad astenersi dal lavoro un altro giorno feriale stabilito dall'Universita'. Qualora, invece, debba prestare servizio in giorno festivo infrasettimanale, egli ha diritto a percepire il compenso per lavoro straordinario festivo.