(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 53)
                              Art. 53. 
                          Congedo ordinario 

 
  L'impiegato ha diritto, in ogni anno di  servizio,  ad  un  congedo
ordinario retribuito di un mese  da  usufruire  in  un  solo  periodo
continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
  Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi  di  minore
durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese. 
  L'impiegato non puo' rinunciare al congedo. 
  Il godimento del  congedo  entro  l'anno  puo'  essere  rinviato  o
interrotto  per  eccezionali  esigenze  di  servizio;  in  tal   caso
l'impiegato ha diritto al  cumulo  dei  congedi  nel  primo  semestre
dell'anno successivo.