(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 57)
                              Art. 57. 
                        Giudizio complessivo 

 
  L'organo competente ad esprimere  il  giudizio  complessivo,  fermo
restando  l'obbligo  della  motivazione,  attribuisce  un   punteggio
complessivo  pari  alla  somma  dei  coefficienti  numerici  parziali
attribuiti all'impiegato ai sensi dell'art. 55  con  possibilita'  di
variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per  cento  tenuto
anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il
coefficiente numerico. 
  Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale  che
riporti un punteggio complessivo non  inferiore  al  nove  decimi  di
quello massimo previsto per la carriera di  appartenenza;  quello  di
"distinto" un punteggio  non  inferiore  a  otto  decimi;  quello  di
"buono" non inferiore a sette decimi; quello "mediocre" non inferiore
a sei decimi. 
  Il coefficiente numerico massimo da attribuire  per  ogni  giudizio
parziale ed il punteggio massimo complessivo  per  ciascuna  carriera
sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione. 
  L'impiegato prima di apporre la firma sul modulo con il  quale  gli
e' comunicato il giudizio complessivo, prende  visione  del  rapporto
informativo.