Art. 57. Giudizio complessivo L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'art. 55 con possibilita' di variarla, in piu' o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non e' previsto il coefficiente numerico. Il giudizio complessivo di "ottimo" e' attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore al nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello "mediocre" non inferiore a sei decimi. Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione. L'impiegato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.