(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 6)
                               Art. 6. 
                        Consiglio accademico 

 
  Il consiglio accademico e'  costituito  con  decreto  del  Ministro
della pubblica istruzione ed e' cosi' composto: 
    1) dal rettore, che lo presiede; 
    2) dal pro-rettore - direttore dei corsi; 
    3) da due professori universitari di ruolo, che abbiano insegnato
nei corsi di alla cultura (o di specializzazione o  di  aggiornamento
linguistico-culturale) per almeno tre anni; 
    4) da due docenti in rappresentanza della facolta' di  lettere  e
della facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di  Perugia,
designati ciascuno dal rispettivo consiglio di facolta'; 
    5) da due docenti in rappresentanza del corso superiore; 
    6) da due docenti in rappresentanza del corso medio; 
    7) da due docenti in rappresentanza del corso preparatorio; 
    8)  da  un  coordinatore   in   rappresentanza   dei   corsi   di
specializzazione o di perfezionamento. 
  I rappresentanti di cui ai numeri 3), 5), 6), 7) ed 8) del presente
articolo vengono eletti da tutti i professori comandati ed incaricati
presso l'Universita' italiana per stranieri in servizio al momento in
cui vengono indette le elezioni. 
  Alle  riunioni  del  consiglio  accademico   partecipa   con   voto
consultivo il presidente  del  consiglio  studentesco,  e  partecipa,
senza diritto di voto, il direttore amministrativo, che  esercita  le
funzioni di segretario. 
  Il consiglio accademico e' presieduto dal pro-rettore  -  direttore
dei corsi nel caso di impedimento del rettore o per delega di questi. 
  I componenti del consiglio accademico durano in carica tre  anni  e
possono essere confermati. 
  In caso di cessazione,  per  qualsiasi  motivo,  dall'incarico,  si
provvede alla relativa sostituzione, secondo  le  procedure  previste
per la nomina. 
  Nel caso di surrogazione nel corso  del  triennio,  il  subentrante
decade al termine del medesimo triennio. 
  I membri del consiglio accademico hanno diritto ad  un  gettone  di
presenza di importo uguale a quello stabilito per  i  componenti  del
consiglio di amministrazione. 
  Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni due  mesi
ed ogni volta il rettore lo  ritenga  necessario  o  ne  venga  fatta
motivata richiesta da un terzo dei membri.