Art. 6. Consiglio accademico Il consiglio accademico e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' cosi' composto: 1) dal rettore, che lo presiede; 2) dal pro-rettore - direttore dei corsi; 3) da due professori universitari di ruolo, che abbiano insegnato nei corsi di alla cultura (o di specializzazione o di aggiornamento linguistico-culturale) per almeno tre anni; 4) da due docenti in rappresentanza della facolta' di lettere e della facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Perugia, designati ciascuno dal rispettivo consiglio di facolta'; 5) da due docenti in rappresentanza del corso superiore; 6) da due docenti in rappresentanza del corso medio; 7) da due docenti in rappresentanza del corso preparatorio; 8) da un coordinatore in rappresentanza dei corsi di specializzazione o di perfezionamento. I rappresentanti di cui ai numeri 3), 5), 6), 7) ed 8) del presente articolo vengono eletti da tutti i professori comandati ed incaricati presso l'Universita' italiana per stranieri in servizio al momento in cui vengono indette le elezioni. Alle riunioni del consiglio accademico partecipa con voto consultivo il presidente del consiglio studentesco, e partecipa, senza diritto di voto, il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario. Il consiglio accademico e' presieduto dal pro-rettore - direttore dei corsi nel caso di impedimento del rettore o per delega di questi. I componenti del consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dall'incarico, si provvede alla relativa sostituzione, secondo le procedure previste per la nomina. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio. I membri del consiglio accademico hanno diritto ad un gettone di presenza di importo uguale a quello stabilito per i componenti del consiglio di amministrazione. Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed ogni volta il rettore lo ritenga necessario o ne venga fatta motivata richiesta da un terzo dei membri.