(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 68)
                              Art. 68. 
                              Mansioni 

 
  Il personale  di  ciascuna  carriera  svolge  di  norma  i  compiti
relativi all'ufficio a cui e' assegnato i quali  sono  descritti  nel
mansionario dell'Universita'. 
  Ciascun dipendente puo'  essere  chiamato,  in  via  temporanea,  a
disimpegnare altre mansioni, per disposizione motivata  del  rettore,
quando  cio'  si  renda  necessario  per  il  normale   e   sollecito
funzionamento degli uffici e dei servizi.