Art. 68. Mansioni Il personale di ciascuna carriera svolge di norma i compiti relativi all'ufficio a cui e' assegnato i quali sono descritti nel mansionario dell'Universita'. Ciascun dipendente puo' essere chiamato, in via temporanea, a disimpegnare altre mansioni, per disposizione motivata del rettore, quando cio' si renda necessario per il normale e sollecito funzionamento degli uffici e dei servizi.