Art. 7. Attribuzione del consiglio accademico Spettano al consiglio accademico tutte le funzioni di carattere culturale, scientifico e didattico. Il consiglio accademico definisce ed attua la linea programmatica dell'Universita' nel campo culturale, scientifico e didattico e in particolare: a) delibera sulle materie di carattere culturale, scientifico e didattico; se la delibera comporta spese nuove o maggiori rispetto alla previsione di bilancio, essa e' formulata come proposta al consiglio di amministrazione; b) stabilisce i programmi annuali di tutti i corsi, sentito il parere espresso dal consiglio dei professori, che e' presieduto dal pro-rettore - direttore dei corsi; c) valuta le esigenze didattiche, di cui al comma primo dell'art. 7 della legge n. 181 del 16 aprile 1973. Sulla base di tale valutazione propone al consiglio di amministrazione le forme ed i modi per il conferimento di incarichi annuali ad insegnanti laureati di ruolo e non di ruolo. In relazione ai particolari requisiti didattico-culturali richiesti ai docenti dell'Universita' italiana per stranieri, esprime il proprio parere al consiglio di amministrazione sui nominativi dei candidati all'incarico; d) esamina preliminarmente le domande degli aspiranti al "comando" ai sensi del comma quarto dell'art. 5 della legge n. 181/1973, sottoponendo gli aspiranti a prove di accertamento, secondo le modalita' contemplate nel presente statuto ed inoltrando tali domande, con motivato parere, al consiglio di amministrazione; e) nomina, su proposta del rettore, il pro-rettore - direttore dei corsi; f) nomina i coordinatori dei corsi di specializzazione e di perfezionamento; g) nomina il direttore e tre membri del consiglio direttivo del "Centro studi per l'insegnamento dell'italiano a stranieri"; h) delibera i regolamenti interni per il personale docente; i) stabilisce i criteri di scelta dei libri da acquistare; l) delibera sull'assegnazione agli studenti delle borse di studio istituite dall'Universita' o messe a disposizione della stessa da enti, societa' o privati; m) dispone i viaggi dei docenti, sia per loro aggiornamento linguisticoculturale, sia per gli indispensabili contatti con le istituzioni culturali delle altre Nazioni, sia per tenervi corsi o cicli di lezioni, o conferenze, o per comprovati motivi di rappresentanza dell'Universita' italiana per stranieri; tali viaggi all'estero saranno effettuati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; n) da' pareri e formula proposte intorno ad argomenti che il rettore ed il consiglio di amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame; o) propone al rettore la scelta dei docenti dei corsi di alla cultura e dei corsi di specializzazione e di perfezionamento; p) propone al consiglio di amministrazione modifiche dello statuto con riferimento alle norme dello stesso che disciplinano l'attivita' culturale, scientifica e didattico dell'Universita'; q) puo' concedere deleghe al rettore per periodi determinati e per materie definite.