Art. 8. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composto: 1) dal rettore dell'Universita' italiana per stranieri, che lo presiede; 2) da un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione; 3) da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri; 4) da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5) da due rappresentanti designati dal consiglio della regione dell'Umbria, di cui almeno uno dovra' essere un membro del consiglio regionale medesimo; 6) da due rappresentanti designati rispettivamente dalle province di Perugia e Terni; 7) da un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia e Terni; 8) da un rappresentante designato dall'azienda autonoma turismo di Perugia; 9) da un docente, che non sia componente del consiglio accademico, eletto da tutti i professori in servizio all'Universita' italiana per stranieri al momento in cui vengono indette le elezioni; 10) da due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori; 11) da un rappresentante del personale non insegnante. Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione: a) il presidente della giunta regionale umbra; b) il sindaco di Perugia; c) l'intendente di finanza di Perugia; d) il pro-rettore - direttore dei corsi; e) il rettore dell'Universita' degli studi di Perugia. I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8) e 10) del presente articolo sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di servizio con l'Universita' italiana per stranieri. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il presidente del consiglio studentesco. Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, a tutte le sedute con esclusione della seduta in cui il consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del direttore amministrativo. I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un gettone di presenza il cui importo viene deliberato dal consiglio stesso nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 5 giugno 1967, n. 417, e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva, ad eccezione dei membri di diritto. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.