(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 8)
                               Art. 8. 
                    Consiglio di amministrazione 

 
  Il consiglio di  amministrazione  e'  costituito  con  decreto  del
Ministro della pubblica istruzione ed e' composto: 
    1) dal rettore dell'Universita' italiana per  stranieri,  che  lo
presiede; 
    2) da un rappresentante designato dal  Ministero  della  pubblica
istruzione; 
    3) da un rappresentante  designato  dal  Ministero  degli  affari
esteri; 
    4) da un rappresentante designato dalla Presidenza del  Consiglio
dei Ministri; 
    5) da due rappresentanti designati dal  consiglio  della  regione
dell'Umbria, di cui almeno uno dovra' essere un membro del  consiglio
regionale medesimo; 
    6) da due rappresentanti designati rispettivamente dalle province
di Perugia e Terni; 
    7) da un rappresentante designato congiuntamente dalle camere  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia e Terni; 
    8) da un rappresentante designato dall'azienda  autonoma  turismo
di Perugia; 
    9)  da  un  docente,  che  non  sia  componente   del   consiglio
accademico, eletto da tutti i professori in servizio  all'Universita'
italiana per stranieri al momento in cui vengono indette le elezioni; 
    10) da due membri nominati,  su  terne  proposte  dal  CNEL,  dal
Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente  alla
categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori; 
    11) da un rappresentante del personale non insegnante. 
  Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione: 
    a) il presidente della giunta regionale umbra; 
    b) il sindaco di Perugia; 
    c) l'intendente di finanza di Perugia; 
    d) il pro-rettore - direttore dei corsi; 
    e) il rettore dell'Universita' degli studi di Perugia. 
  I membri di cui ai numeri  5),  6),  7),  8)  e  10)  del  presente
articolo sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di servizio
con l'Universita' italiana per stranieri. 
  Alle sedute del consiglio partecipa,  senza  diritto  di  voto,  il
presidente del consiglio studentesco. 
  Il direttore amministrativo assolve le  funzioni  di  segretario  e
partecipa, con diritto di voto, a  tutte  le  sedute  con  esclusione
della seduta in cui il consiglio di  amministrazione  delibera  sulla
nomina del direttore amministrativo. 
  I membri del consiglio  di  amministrazione  hanno  diritto  ad  un
gettone di presenza il cui importo  viene  deliberato  dal  consiglio
stesso nei limiti previsti dall'art. 2 della legge 5 giugno 1967,  n.
417, e successive modificazioni. 
  Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed  i  suoi
membri possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva, ad
eccezione dei membri di diritto. Nel caso di surrogazione  nel  corso
del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio.