(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 88)
                              Art. 88. 
                      Valutazione di anzianita' 

 
  Ai fini del  computo  dell'anzianita'  di  servizio  richiesta  per
l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore
di sezione, di segretario principale  (o  qualifiche  equiparate)  il
servizio prestato,  senza  demerito,  in  carriera  corrispondente  o
superiore e' valutato per  intero;  quello  prestato  nella  carriera
immediatamente inferiore e' valutato per meta'. 
  I servizi di cui al precedente comma non  possono  essere  valutati
per piu' di quattro anni complessivi. 
  Trovano applicazione le norme contenute nell'art. 16 della legge 25
ottobre 1977, n. 808, nei confronti del personale  in  servizio  alla
data di entrata in vigore della legge stessa.