Art. 88. Valutazione di anzianita' Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale (o qualifiche equiparate) il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e' valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore e' valutato per meta'. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per piu' di quattro anni complessivi. Trovano applicazione le norme contenute nell'art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.