(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 9)
                               Art. 9. 
            Attribuzioni del consiglio di amministrazione 

 
  Il consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo  e  la
gestione economico-patrimoniale dell'Universita'. 
  Ad esso spetta percio' di compiere tutti gli atti di gestione,  sia
ordinaria che straordinaria, per il  raggiungimento  delle  finalita'
dell'Universita', salvo quelli di competenza del consiglio accademico
e del rettore. 
  In particolare il consiglio di amministrazione: 
    a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; dispone
i prelevamenti dal  fondo  di  riserva,  gli  storni  da  capitolo  a
capitolo del bilancio e le variazioni del medesimo; 
    b) delibera il limite di somme entro le  quali  il  rettore  puo'
disporre direttamente per determinate spese; 
    c)   delibera   sulle   norme   e   sui    regolamenti    interni
dell'Universita', di propria competenza; 
    d) delibera  sulle  modifiche  della  dotazione  organica  e  del
trattamento economico del personale non insegnante il cui onere e'  a
carico del bilancio dell'Universita'; 
    e) bandisce i concorsi per l'assunzione del personale  di  ruolo;
nomina il direttore amministrativo; 
    f) approva i contratti e le convenzioni per importi eccedenti  il
limite di somma di cui al precedente punto b); 
    g) esprime il parere sulle domande  degli  aspiranti  al  comando
presso  l'Universita'  per  l'inoltro  al  Ministero  della  pubblica
istruzione; 
    h) decide sulle impugnative previste dal sesto comma dell'art.  5
della legge n. 181/1973; 
    i) conferisce gli incarichi di insegnamento sentito il parere del
consiglio accademico; 
    l) determina i compensi a carico dell'Universita' in  favore  del
personale docente, comandato  e  incaricato,  sulla  base  di  quanto
previsto dagli articoli 6, secondo comma, e 7, secondo  comma,  della
legge n. 181/1973; 
    m) determina la misura delle tasse, contributi e  diritti  dovuti
dagli iscritti; 
    n) puo' concedere delega al rettore per periodi determinati e per
materie definite. 
  Il consiglio di amministrazione si riunisce in via  ordinaria  ogni
due mesi. 
  Si riunisce  in  via  straordinaria  ogni  qual  volta  lo  ritenga
necessario il rettore o ne faccia motivata  richiesta  un  terzo  dei
membri.