(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 90)
                              Art. 90. 
               Coadiutori e uscieri invalidi di guerra 

 
  I coadiutori e gli uscieri, o equiparati,  invalidi  di  guerra  al
compimento del  primo  aumento  periodico  nella  seconda  classe  di
stipendio conseguono la terza classe.