Art. 91. Trattamento economico sul personale non insegnante dell'Universita' ha diritto al seguente trattamento economico: 1) direttore amministrativo: a) stipendio base ed indennita' di funzione pari a quelli attribuiti ai dirigenti statali di qualifica di primo dirigente; b) tredicesima mensilita' calcolata secondo le modalita' in vigore per i dipendenti civili dello Stato; c) indennita' concesse alla generalita' dei dipendenti civili dello Stato compatibili con il trattamento dirigenziale; d) aggiunta di famiglia attribuita ai dipendenti civili dello Stato; 2) altro personale non insegnante: a) stipendio base ed assegno perequativo pari a quelli attribuiti ai dipendenti delle Universita' degli studi di uguale parametro; b) tredicesima mensilita' calcolata secondo le modalita' in vigore per i dipendenti civili dello Stato; c) indennita' ed assegni, comunque denominati, concessi ai dipendenti delle Universita' degli studi; d) aggiunta di famiglia ai dipendenti civili dello Stato.