(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 91)
                              Art. 91. 

 
  Trattamento economico sul personale non insegnante dell'Universita'
ha diritto al seguente trattamento economico: 
    1) direttore amministrativo: 
      a) stipendio base ed  indennita'  di  funzione  pari  a  quelli
attribuiti ai dirigenti statali di qualifica di primo dirigente; 
      b) tredicesima mensilita' calcolata  secondo  le  modalita'  in
vigore per i dipendenti civili dello Stato; 
      c) indennita' concesse alla generalita' dei  dipendenti  civili
dello Stato compatibili con il trattamento dirigenziale; 
      d) aggiunta di famiglia attribuita ai dipendenti  civili  dello
Stato; 
    2) altro personale non insegnante: 
      a)  stipendio  base  ed  assegno  perequativo  pari  a   quelli
attribuiti ai dipendenti delle  Universita'  degli  studi  di  uguale
parametro; 
      b) tredicesima mensilita' calcolata  secondo  le  modalita'  in
vigore per i dipendenti civili dello Stato; 
      c) indennita' ed  assegni,  comunque  denominati,  concessi  ai
dipendenti delle Universita' degli studi; 
      d) aggiunta di famiglia ai dipendenti civili dello Stato.