Art. 93. Retribuzione del lavoro straordinario Per le ore di servizio autorizzate ed effettivamente prestate oltre il normale orario di ufficio, il personale non insegnante ha diritto ad un compenso orario per lavoro straordinario. Tali compenso e' calcolato secondo i criteri in vigore per il personale civile dello Stato e sulla base delle retribuzioni in godimento di parte del personale dell'Universita'.