Art. 94. Trattamento economico in caso di passaggio a carriera o qualifica superiore In caso di passaggio di carriera, di qualifica o di conferimento di una diversa classe di stipendio, al personale provvisto di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assi curare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.