(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 96)
                              Art. 96. 
                      Trattamento di quiescenza 

 
  Il trattamento  di  quiescenza  del  personale  non  insegnante  e'
costituito: 
    a) dalla pensione corrisposta  ad  ogni  dipendente  direttamente
dall'I.N.P.S. a cui il personale e' assicurato secondo  le  norme  di
legge; 
    b) dalla indennita' di anzianita' corrispondente ad un dodicesimo
delle competenze lorde percepite nell'ultimo  anno  di  servizio  per
stipendio e per altre indennita' ed assegni che ii  base  alla  legge
sono utili ai fini dell'indennita' di anzianita' i  per  ciascuno  di
tutti gli anni di servizio riconosciuti validi a fini della carriera. 
A  tal  fine  e'  costituito  un  apposito  fondo  che   e'   gestito
dall'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  (I.N.A)  in  base  ad
apposita convenzione.