(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 96)
Art. 96.
Trattamento di quiescenza
Il trattamento di quiescenza del personale non insegnante e'
costituito:
a) dalla pensione corrisposta ad ogni dipendente direttamente
dall'I.N.P.S. a cui il personale e' assicurato secondo le norme di
legge;
b) dalla indennita' di anzianita' corrispondente ad un dodicesimo
delle competenze lorde percepite nell'ultimo anno di servizio per
stipendio e per altre indennita' ed assegni che ii base alla legge
sono utili ai fini dell'indennita' di anzianita' i per ciascuno di
tutti gli anni di servizio riconosciuti validi a fini della carriera.
A tal fine e' costituito un apposito fondo che e' gestito
dall'Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A) in base ad
apposita convenzione.