(Statuto dell'università per stranieri di Perugia - art. 97)
                              Art. 97. 
                      Trattamento di assistenza 

 
  Il personale usufruisce delle assicurazioni obbligatorie contro  le
malattie e gli infortuni e delle eventuali altre  forme  assicurative
previste per i dipendenti degli enti di diritto pubblico.