Art. 10.
                       Cancellazione dall'albo

  Il   consiglio   provinciale  dispone  la  cancellazione  dall'albo
dell'iscritto,   d'ufficio  o  su  richiesta  del  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:
    a)  quando  sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo
3,  secondo  comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita
dei diritti civili;
    b)  quando  ricorra  una  delle  cause di incompatibilita' di cui
all'articolo 4.
  Per  i  provvedimenti  di  cancellazione dall'albo si osservano, in
quanto   applicabili,   le   norme   previste   per  il  procedimento
disciplinare.
  Il  consulente  del  lavoro puo' chiedere la reiscrizione nell'albo
quando   sono   cessate   le   ragioni  che  avevano  determinato  la
cancellazione.   Il  consulente  che  viene  reiscritto  conserva  la
precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.