Art. 11.
               Composizione del consiglio provinciale

  L'albo  provinciale  dei  consulenti  del  lavoro  e'  tenuto da un
consiglio  composto  da  cinque  a nove membri effettivi eletti dagli
iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.
  Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti
nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano
i  cento  ma  non  i trecento, di nove membri effettivi se superano i
trecento.
  Sono  eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni
di anzianita' di iscrizione.
  I componenti del consiglio durano in carica tre anni;
  i membri eletti sono rieleggibili.