Art. 13.
        Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale

  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  del  consiglio, esercita le
attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di
urgenza,  i  provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e
rilascia,  a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli
iscritti.