Art. 14.
               Attribuzioni del consiglio provinciale

  Il consiglio provinciale:
    a)  cura  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti della provincia;
provvede  tempestivamente  agli adempimenti relativi alle iscrizioni,
alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone
comunicazione   all'ispettorato   del   lavoro  della  provincia,  al
Consiglio  nazionale  e  al  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale;
    b)  vigila  per  la tutela del titolo professionale di consulente
del lavoro;
    c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le
contestazioni  che  sorgano  fra gli iscritti nell'albo in dipendenza
dell'esercizio della professione;
    d)  esprime  parere  al  Consiglio  nazionale  sulla misura delle
spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti
all'esercizio  della  professione  e in materia di liquidazione delle
medesime;
    e) adotta i provvedimenti disciplinari;
    f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso
commissioni  od  organizzazioni  di  carattere  locale  operanti  nel
territorio provinciale;
    g) delibera la convocazione dell'assemblea;
    h)  propone  al  Consiglio nazionale le misure del contributo per
l'iscrizione  nell'albo  e  di  quello  da corrispondersi annualmente
dagli  iscritti,  nonche'  la  misura  di eventuali contributi per il
rilascio di certificati o attestazioni;
    i)  cura  il  miglioramento  e  il perfezionamento degli iscritti
nello svolgimento dell'attivita' professionale.