Art. 14. Attribuzioni del consiglio provinciale Il consiglio provinciale: a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro; c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione; d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime; e) adotta i provvedimenti disciplinari; f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale; g) delibera la convocazione dell'assemblea; h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni; i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale.