Art. 15.
                 Elezione del consiglio provinciale

  Il  consiglio  provinciale  e'  eletto  dagli  iscritti  nell'albo,
esclusi  i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto
e  personale,  con  il  sistema  delle  liste  concorrenti e con voto
limitato  a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche
se  scelti  fra  i  candidati  nelle  diverse  liste.  Sono  eletti i
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
  A  sostituire  i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa  sono  chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi
nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.