Art. 16.
      Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere

  Il  consiglio  provinciale  e'  convocato  dal presidente quando lo
ritiene  opportuno,  ed  in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi,
ovvero   quando   ne   sia  fatta  richiesta  dalla  maggioranza  dei
componenti.  Le  deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza
dei  presenti.  In prima convocazione per la validita' della riunione
e' necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda
convocazione e' sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.
  I   consiglieri   eletti   che,   senza  giustificati  motivi,  non
intervengono  per  tre  volte consecutive alle riunioni del consiglio
decadono dalla carica.