Art. 17.
     Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale

    Il  consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado
  di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.
    In  caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio,
  le  sue  funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che
  provvede,  entro  novanta  giorni, alla convocazione dell'assemblea
  per la elezione del consiglio.
    Lo  scioglimento  del  consiglio e la nomina del commissario sono
  disposti  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale  d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il
  parere del Consiglio nazionale dei consulenti.