Art. 17. Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'. In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.