Art. 19. Collegio dei revisori dei conti Presso ogni consiglio provinciale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.