Art. 19.
                   Collegio dei revisori dei conti

  Presso  ogni  consiglio  provinciale  e'  istituito un collegio dei
revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli
iscritti, che nominano al loro interno un presidente.
  I  revisori  dei  conti  durano  in  carica  tre  anni;  essi  sono
rieleggibili.
  Il  collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi
e   accerta  la  regolarita'  del  bilancio  consuntivo,  riferendone
all'assemblea.