Art. 2.
                       Oggetto dell'attivita'

  I  consulenti  del  lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma
dell'articolo  1,  svolgono  per  conto di qualsiasi datore di lavoro
tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione
del personale dipendente.
  Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono
competenti  in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia
affine,   connessa   e   conseguente  a  quanto  previsto  nel  comma
precedente.
  Ferma  restando la responsabilita' personale del consulente, questi
puo'  avvalersi  esclusivamente  dell'opera  di propri dipendenti per
l'effettuazione   dei   compiti   esecutivi   inerenti  all'attivita'
professionale.