Art. 20.
             Sede e composizione del Consiglio nazionale

  Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed
e'  composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli
provinciali  fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno otto anni
di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema
delle  liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi
dei  consiglieri  da  eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle
diverse  liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior
numero di voti.
  A  sostituire  i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi
causa  sono  chiamati  dal  Consiglio nazionale i candidati, compresi
nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior
numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.
  Ogni  consiglio  provinciale  puo'  eleggere un solo candidato alla
carica di consigliere nazionale.
  A  ciascun  consiglio  provinciale  spetta  un  delegato  per  ogni
cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti
nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento
iscritti  oltre i duecento. La qualita' di candidato e' incompatibile
con quella di delegato.
  I  membri  del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
  Non   si   puo'   far  parte  contemporaneamente  di  un  consiglio
provinciale  e  del  Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori
dei   conti  provinciale  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti
nazionale.