Art. 22.
       Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale

  Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori
dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un
presidente,  eletti  dai  consigli  provinciali  fra i consulenti del
lavoro  che  non  siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto
segreto  e  personale  e  con il sistema delle liste concorrenti, con
voto  limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche
se scelti fra i candidati nelle diverse liste.
  I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili.
  Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi
e  accerta  la  regolarita'  del  bilancio consuntivo, riferendone al
Consiglio nazionale.