Art. 22. Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.