Art. 23. Attribuzioni del Consiglio nazionale Il Consiglio nazionale: a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali; b) propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell'articolo 14; c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 14, nonche' la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale; d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli; e) coordina e promuove le attivita' dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione; f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti; g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale. La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.