Art. 23.
                 Attribuzioni del Consiglio nazionale

    Il Consiglio nazionale:
    a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
      b)  propone  al  Ministro  di grazia e giustizia, su parere dei
  consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera
  d) dell'articolo 14;
      c)  determina,  su  proposta  dei consigli provinciali, entro i
  limiti  strettamente  necessari  a  coprire le spese, la misura dei
  contributi  di  cui  alla  lettera  h) dell'articolo 14, nonche' la
  quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
      d)  decide  sui  ricorsi  relativi  alle  elezioni dei consigli
  provinciali  e  su  quelli  presentati  dagli  interessati  avverso
  l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
      e)  coordina  e  promuove le attivita' dei consigli provinciali
  per   favorire   le   iniziative  intese  al  miglioramento  ed  al
  perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
      f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione
  di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
      g)  designa  i  rappresentanti dei consulenti del lavoro presso
  commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.
    La  misura  delle  spettanze  di cui alla lettera b) del presente
  articolo  e'  stabilita  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
  giustizia.