Art. 24.
 Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale

  Il  Consiglio  nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta
lo  ritenga  opportuno  e  in  ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero
quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.
  I   consiglieri   eletti   che,   senza  giustificati  motivi,  non
intervengono  per  tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio,
decadono dalla carica.