Art. 24. Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri. I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.