Art. 25.
                   Vigilanza sul Consiglio nazionale

    La  vigilanza  sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro
  del  lavoro  e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro di
  grazia e giustizia.
    Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di
  funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'.
    In  caso  di  scioglimento  del  Consiglio  nazionale le relative
  funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede
  entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.
    Lo  scioglimento  del  Consiglio e la nomina del commissario sono
  disposti  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.