Art. 26.
Responsabilita' disciplinare dei   consulenti   del   lavoro.  Azione
                            disciplinare

  Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze
nell'esercizio  della  professione  o  comunque di fatti non conformi
alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento
disciplinare.
  Salvi  i  casi  di  sospensione  di diritto di cui all'articolo 29,
primo  comma,  il  consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui
l'incolpato  trovasi  iscritto  inizia  il  procedimento disciplinare
d'ufficio  o  su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale
ovvero su richiesta dell'interessato.
  La  competenza  a  procedere  disciplinarmente  nei confronti di un
membro  del  consiglio  provinciale  spetta  al consiglio provinciale
della   sede  di  corte  d'appello,  ovvero,  se  egli  appartiene  a
quest'ultimo,  al  consiglio  della  sede  di  corte d'appello vicina
determinata dal Consiglio nazionale.