Art. 29.
                         Casi di sospensione

  Oltre  i  casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti
nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio
della professione:
    a)   l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata  non
superiore a tre anni;
    b)  il  ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa
di  cura  e  di  custodia,  l'applicazione  di  una  tra le misure di
sicurezza  non  detentive  previste  dall'articolo  215, terzo comma,
numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
    c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
    d)   la  morosita'  per  oltre  dodici  mesi  nel  pagamento  dei
contributi  previsti  dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c),
della presente legge.
  La  sospensione  e'  dichiarata  dal consiglio provinciale, sentito
l'interessato qualora ne faccia richiesta.
  Il    consiglio    provinciale   puo'   pronunciare,   sentito   il
professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che
ledano il decoro e la dignita' professionale.
  Nei  casi  previsti  dalle  lettere  a),  b),  c) e d) del presente
articolo,  la  durata  della  sospensione non e' soggetta a limiti di
tempo.  Il consulente puo' tuttavia chiedere al consiglio provinciale
la   cessazione   della  sospensione  ove  ne  siano  venuti  meno  i
presupposti.
  Il  consulente  del  lavoro a cui sia stata applicata la censura e'
punito  con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una
nuova trasgressione.