Art. 3. Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione: a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente; b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione; c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata; d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali. Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti: a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita'; b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta'; c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile; d) abbiano conseguito il diploma di maturita' di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche; e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.