Art. 3.
                 Esame di abilitazione all'esercizio
             della professione di consulente del lavoro

  Il  certificato  di abilitazione all'esercizio della professione di
consulente  del  lavoro  e' rilasciato dall'ispettorato regionale del
lavoro  competente  per  territorio previo superamento di un esame di
Stato   che  deve  essere  svolto  davanti  ad  apposite  commissioni
regionali composte, per ciascuna sessione:
    a)  dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per
territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di
presidente;
    b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal
Ministero della pubblica istruzione;
    c)  da  un  direttore  di una sede provinciale dell'INPS e da uno
dell'INAIL della regione interessata;
    d)   da   tre  consulenti  del  lavoro  designati  dal  Consiglio
nazionale,  di  cui  al  successivo  articolo  20,  fra  i membri dei
consigli  provinciali  competenti  per  territorio,  sulla base delle
designazioni degli stessi consigli provinciali.
  Possono  essere  ammesse  all'esame di Stato le persone in possesso
dei seguenti requisiti:
    a)  siano  cittadini italiani o italiani appartenenti a territori
non  uniti  politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri
della  Comunita'  economica  europea ovvero cittadini di Stati esteri
nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';
    b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
    c)  siano  in possesso del certificato di buona condotta morale e
civile;
    d)   abbiano   conseguito  il  diploma  di  maturita'  di  scuola
secondaria  superiore  secondo indirizzi riconducibili all'area delle
scienze  sociali o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche
e commerciali o in scienze politiche;
    e)  abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro
iscritto  nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma
dell'articolo  1  almeno  due  anni di praticantato secondo modalita'
fissate  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  da  emanarsi  entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della
presente   legge,   su   proposta  del  Consiglio  nazionale  di  cui
all'articolo 20.
  Le  sessioni  di  esame  sono annuali e si svolgono in ogni regione
secondo  modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di concerto con i Ministri di
grazia  e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il
31  gennaio  di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra'
anche  indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al
punto  d)  del  secondo comma del presente articolo. Gli esami devono
comunque  prevedere  una  prova  scritta  ed  una orale in materia di
diritto  del  lavoro,  legislazione  sociale  ed  elementi di diritto
tributario.