Art. 31. Radiazione di diritto La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo. Importano parimenti la radiazione di diritto: 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata; 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.