Art. 31.
                        Radiazione di diritto

  La  condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione  della  giustizia,  contro la fede pubblica, contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio
oppure  per  ogni  altro  delitto  non colposo, per il quale la legge
commi  la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o
nel   massimo  a  cinque  anni,  importa  la  radiazione  di  diritto
dall'albo.
  Importano parimenti la radiazione di diritto:
    1)  l'interdizione  dai  pubblici  uffici,  perpetua  o di durata
superiore   a   tre   anni,  o  l'interdizione  dall'esercizio  della
professione per una uguale durata;
    2)  il  ricovero  in  un  manicomio giudiziario nei casi indicati
dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
  La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata
dal  consiglio  provinciale,  sentito l'interessato qualora ne faccia
richiesta.